L’art. 1 commi 137 e 138 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con Gazzetta Ufficiale n°300 del 29 dicembre 2014, introduce alcune interessanti modifiche in materia di agevolazioni fiscali per le erogazioni a favore delle ONLUS di persone fisiche e aziende. Per le persone fisiche viene aumentato da 2.065 euro a 30.000 euro la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, con aliquota del 26% (aliquota in vigore già dal periodo d’imposta 2014). In alternativa, le persone fisiche possono scegliere di dedurre le donazioni dal reddito complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato, comunque nella misura massima di 70.000 euro (art.14 del DL 35 del 2005). È necessario che le erogazioni in denaro siano effettuate tramite versamento postale o bancario, con carte di credito o prepagate, assegni bancari o circolari; ricordiamo che non sono deducibili somme consegnate in contanti. Inoltre, devono essere conservate le copie dei bonifici, le ricevute dei versamenti in c/c postale, le matrici degli assegni e gli estratti conto bancari o delle carte di credito che contengono l’indicazione del pagamento. Beneficiano delle modifiche alla normativa (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86) anche le imprese, che potranno scegliere di dedurre le erogazioni liberali per un limite dell’ammontare complessivo deducibile alzato a 30.000 euro, ovvero pari al 2% del reddito d’impresa. In alternativa, le imprese potranno sempre dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14 del DL 35 del 2005). Sono comprese nelle agevolazioni fiscali anche le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari. In questo caso è prevista una duplice agevolazione, a seconda che l’erogazione sia in denaro, o con beni. Per le cessioni gratuite di beni viene infatti ripristinata la non imponibilità dell’IVA sui beni ceduti agli enti della cooperazione allo sviluppo per le finalità umanitarie all’estero. Le erogazioni liberali in natura non concorreranno pertanto a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, ma dovranno essere considerate in base al loro valore normale prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari. Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, etc.), dovrà farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014.a:3:{i:0;s:46:”/sostegno-a-distanzaSostieni un bambino”;i:1;s:55:”/content/fai-la-differenza-oggiFai una donazione”;i:2;s:58:”/iscriviti-alla-newsletterIscriviti alla newsletter”;}